Indennità di accompagnamento – Requisiti

L‘indennità di accompagnamento è prevista per l’invalido civile al 100%, indipendentemente dal reddito e dall’età, qualora sussista:

  • l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore
  • l’impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua

Altri prerequisiti:

  • cittadinanza italiana;
  • per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all’anagrafe del Comune di residenza;
  • per i cittadini stranieri extracomunitari: permesso di soggiorno di almeno un anno di cui all’art. 41 TU immigrazione;
  • residenza stabile ed abituale sul territorio nazionale.

Indennità di accompagnamento – Aspetti economici

L’indennità viene corrisposta per 12 mensilità e per l’anno 2015 l’importo è pari a 508,55 euro mensili. Al pari delle altre provvidenze assistenziali, è esente da Irpef, cioè non è tassata e non va dichiarata in denuncia dei redditi.

Sentenza Consiglio di Stato 29/02/16: L’indennità di accompagnamento non costituisce reddito e non va dichiarata nell’ISEE.

“l’indennità di accompagnamento e tutte le forme risarcitorie servono non a remunerare alcunché, né certo all’accumulo del patrimonio personale, bensì a compensare un’oggettiva ed ontologica (cioè indipendente da ogni eventuale o ulteriore prestazione assistenziale attiva) situazione d’inabilità che provoca in sé e per sé disagi e diminuzione di capacità reddituale. Tali indennità o il risarcimento sono accordati a chi si trova già così com’è in uno svantaggio, al fine di pervenire in una posizione uguale rispetto a chi non soffre di quest’ultimo ed a ristabilire una parità morale e competitiva. Essi non determinano infatti una “migliore” situazione economica del disabile rispetto al non disabile, al più mirando a colmare tal situazione di svantaggio subita da chi richiede la prestazione assistenziale, prima o anche in assenza di essa”.

Indennità di accompagnamento – Compatibilità

L’indennità di accompagnamento è cumulabile con:

  • pensione per gli invalidi civili;
  • le pensioni erogate a qualsiasi titolo dall’INPS, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra gestione pensionistica per i lavoratori dipendenti (art. 12 Legge 412/1991);
  • le pensioni a carattere diretto concessa a seguito di invalidità contratta per causa di guerra, di lavoro (INAIL) o di servizio. Quindi, anche con la rendita INAIL.
  • lo svolgimento di un’attività lavorativa (art. 1, Legge 508/1988), quando la persona abbia una residua capacità di lavoro.

Indennità di accompagnamento – Incompatibilità

L’indennità di accompagnamento è incompatibile con:

  • analoghe indennità elargite per causa di guerra (si pensi alla “indennità di assistenza e di accompagnamento”, che spetta solo ai titolari di pensione di guerra di I categoria). E’ comunque data la facoltà di optare per il trattamento economico più favorevole (art. 1, Legge 508/1988)
  • analoghe indennità concesse per causa di lavoro o di servizio. E’ data anche in tal caso la facoltà di optare per il trattamento economico più favorevole (art. 1, Legge 508/1988)
  • indennità di frequenza(art. 3, Legge 289/90)
  • ricovero gratuito in istituti o in case di riposo pubbliche o in regime convenzionato, che provvedano al suo sostentamento (art. 14-septies, 2°comma, Legge 33/1980, art. 12, comma 3, Legge 118/ 1971). S’intende qui il ricovero con retta o mantenimento a totale carico di un ente pubblico, anche se a tale retta si aggiunge una contribuzione al fine di ottenere un migliore trattamento. Al contrario, il ricovero in day hospital non è causa di incompatibilità, così come non lo è il periodo di detenzione, nel quale non viene meno l’esigenza di assistenza.

Scelta per il trattamento economico più favorevole

Nel caso di incompatibilità tra l’indennità di accompagnamento e le altre provvidenze economiche, si può comunque operare una scelta fra le diverse provvidenze economiche, optando per il trattamento economico più favorevole .

Questa facoltà di scelta deve però essere esercitata non appena l’interessato riceve la notifica del provvedimento dei trattamenti pensionistici incompatibili (D.M. 553/92).

In caso di pensioni a carattere diretto, elargite per invalidità contratta per causa di guerra, di lavoro (INAIL) o di servizio, occorre chiarire:

  • se l’interessato è stato riconosciuto invalido civile per una qualsiasi malattia o menomazione e subisce successivamente un infortunio sul lavoro (INAIL) o per causa di servizio, questo ultimo evento verrà valutato separatamente dall’invalidità civile già riconosciuta, con il conseguente possibilità di cumulo delle provvidenze economiche. Tale cumulo, però, è ammesso solo per gli invalidi civili totali, ciechi civili e sordomuti (art. 3 Legge 407/90 – art. 12, Legge n. 412/91).
  • Così, la stessa persona già dichiarata invalida per causa di guerra, di lavoro o di servizio, può essere riconosciuta invalida civile solo nel momento in cui subentri una minorazione non attribuibile a dette cause, neppure sotto il profilo dell’aggravamento o dell’interdipendenza con la patologia che ha determinato il riconoscimento diverso dall’invalidità civile.

L’art. 1 della Legge 508/1988, che ha stabilito l’incompatibilità dell’indennità di accompagnamento con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per cause di guerra, di lavoro (INAIL) o di servizio, deve quindi essere interpretato nel senso che il divieto di cumulo opera solo riguardo a prestazioni dirette a fronteggiare alle medesime esigenze cui fa fronte l’indennità di accompagnamento e non anche riguardo a prestazioni predisposte per soddisfare altre e differenti esigenze e necessità.

Bibliografia

  1. http://www.inps.it/portale/default.aspx?itemdir=10034
  2. http://www.studiocataldi.it/articoli/19324-l-indennita-di-accompagnamento.asp
  3. http://www.pensionioggi.it/dizionario/indennita-di-accompagnamento
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