La guardia medica o servizio di Continuità Assistenziale è parte integrante del SSN e garantisce la continuità dell’assistenza medica al termine dell’orario di servizio dei medici di famiglia e dei pediatri di libera scelta.

Guardia Medica – Rapporto lavorativo con SSN

Il medici di guardia medica addetti alla Continuità assistenziale sono liberi professionisti convenzionati con il SSN. Per ottenere un incarico di guardia medica è necessario il diploma di Formazione Specifica in Medicina Generale. Solo chi è in possesso del diploma può infatti fare domanda di inserimento nella graduatoria regionale, la quale è stilata in base a titoli accademici e di studio e titoli di servizio.

In caso di carente disponibilità di medici presenti in graduatoria, possono partecipare a bandi per incarichi provvisori, medici graduati nel seguente ordine:

  1. Medici in possesso dell’attestato di formazione in medicina generale non iscritti alla graduatoria
  2. il medico che non ha altri lavori e che non percepisce borse di studio
  3. medici in formazione (corsista di medicina generale e specializzandi ospedalieri)

Guardia Medica – Orari di Servizio

La continuità assistenziale è attiva nei seguenti orari:

– dal lunedì al venerdì: dalle ore 20,00 alle ore 8,00
– il sabato (o qualsiasi giorno prefestivo): dalle ore 10,00 alle ore 8,00 (22h)
– la domenica (o qualsiasi giorno festivo); dalle 8,00 alle 8,00 (24h).

Il servizio è gratuito esclusivamente per i residenti; per i non residenti ed i turisti si applicano delle tariffe corrisposte direttamente al medico che rilascia regolare ricevuta (salvo diverse disposizioni regionali). Il servizio di guardia medica è rivolto prevalentemente alla gestione dei codici bianchi (in modo da non affollare il pronto soccorso che deve gestire i codici: verde, giallo e rosso)

Incarico e turni di lavoro del Medico di Continuità Assistenziale (ex guardia medica)

Il medico può svolgere l’incarico di continuità assistenziale presso una sola ASL. L’incarico è di 24 ore a settimana con possibilità di completamento a 38 ore. La titolarità di Continuità assistenziale è compatibile con la libera professione ma non con incarichi in strutture convenzionate con il SSN.

 

Compiti del Medico di Continuità Assistenziale (ex guardia medica)

  1. Visite domiciliari: il medico in scienza e coscienza valuta se accogliere o meno la richiesta di un paziente di effettuare una visita domiciliare. In caso di rifiuto e successiva precipitazione del quadro clinico del paziente, sussiste il rischio di dover rispondere legalmente dell’omissione.
  2. Visite ambulatoriali negli orari su indicati;
  3. consulti telefonici: Il consiglio telefonico è un atto medico a tutti gli effetti
  4. Certificazioni di malattia: dalle ore 20,00 dei giorni feriali e dalle 10,00 dei giorni prefestivi, quando il Medico di famiglia non è in servizio, per la relativa certificazione di malattia ci si può rivolgere al Servizio di Continuità Assistenziale che, dopo visita medica, può rilasciare il certificato solo a partire dal giorno dell’effettiva constatazione della malattia. La durata del certificato è di norma di un giorno. Solo nei prefestivi e festivi il certificato di malattia può avere durata massima di 72 ore (tre giorni).
  5. Si possono prescrivere solo farmaci urgenti (per terapie non differibili per 72 ore) e non più di 2 confezione per ricetta e non dello stesso farmaco (eccezione antibiotici iniettabili: max 6 confezioni).
  6. Certificato constatazione di decessi

 

Divieti del Medico di Continuità Assistenziale (ex guardia medica)

  1. Prescrivere esami di laboratorio (esami del sangue, etc.), strumentali (radiografie, ecografie, etc.) e visite specialistiche .
  2. Prescrivere farmaci con nota ministeriale tranne nei casi in cui il medico in servizio ritiene, a seguito di visita medica, la condizione del paziente compatibile con quanto indicato dalla nota ministeriale.
  3. Prescrivere farmaci antiulcera: per legge regionale il medico di Continuità Assistenziale Pugliese può prescrivere solo il farmaco di riferimento (Lansoprazolo).
  4. Ripetere ricette mediche: Ciò vale per tutti i farmaci che si assumono con continuità e che non rivestono il carattere di indifferibilità (esempio farmaci per artrosi). Si rammenta che in caso di “estrema necessità e urgenza” si applica il decreto legislativo 31 marzo 2008 (GU n° 86 del 11 aprile 2008) che consente alle farmacie di erogare alcuni farmaci per patologie codificate (diabete, ipertensione, bronchite cronica, altre patologie croniche) senza prescrizione medica.
  5. Trascrivere su ricettario regionale i farmaci prescritti da altri medici (Pronto Soccorso, medici ospedalieri, medici privati, etc.).
  6. Prescrivere i ricoveri programmati che rimangono di esclusiva pertinenza del Medico di famiglia.
  7. Sostituire il proprio medico di famiglia quando questi è assente per motivi personali. In tale situazione il medico di famiglia deve nominare un sostituto che assolve le funzioni in sua assenza.
  8. Effettuare Prestazioni infermieristiche: il medico di continuità assistenziale non effettua iniezioni, intramuscolo o endovena, prescritte da altri medici né effettua sostituzioni di catetere vescicale.
  9. Certificare in merito alla idoneità all’attività sportiva, al soggiorno in comunità o alla riammissione scolastica.

 

Il Decreto Balduzzi e il Medico di Continuità Assistenziale (ex guardia medica)

Il decreto Balduzzi introduce il ruolo unico del medico di medicina generale che associandosi con altri colleghi dovrà assicurare l’assistenza sanitaria H24.
Scomparirà pertanto la figura della guardia medica cosi come è concepita oggigiorno.
L’applicazione del decreto è demandata al rinnovo dell’ACN.
Le trattative per il rinnovo dell’ACN sono tutt’ora in corso.

 

 

Gli aspetti previdenziali del Medico di Continuità Assistenziale (ex guardia medica)

Il reddito che deriva dalla continuità assistenziale non va dichiarato nella Quota B dell’ENPAM, in quanto è la ASL stessa a versare una quota all’ente previdenziale.
L’obbligo di apertura di una Partita Iva varia da regione a regione.

 

Bibliografia

  1. http://fimmg.bari.it/documenti/NNM8T_1.pdf
  2. http://www.ordinemedici.al.it/index.php/news/107-sanitari-convenzionati-e-liberi-professionisti/professione-continuita-assistenziale/592-022013-col-decreto-balduzzi-sparira-la-continuita-assistenziale-nemmeno-per-sogno-ecco-perche
  3. ‘La guardia medica’ – R. Antonicelli – Editore: Momento Medico
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