La pensione di inabilità è un trattamento economico corrisposto dall’INPS  al soggetto al quale è stata riconosciuta un’invalidità totale e permanente del 100% a svolgere attività lavorative, che abbia un’età compresa tra i 18 e i 65 anni e tre mesi di età e il cui reddito annuo personale non superi  la somma di Euro 16.532,10.

Per chi ha una invalidità del 100% è prevista, a determinate condizioni, anche l’indennità di accompagnamento.  
La pensione di inabilità:
  1. è regolamentata dalla LEGGE 12 giugno 1984, n. 222
  2. è reversibile ai superstiti
  3. può esser sottoposta a revisione
  4. è incompatibile con l’attività lavorativa

Pensione di inabilità – A CHI SPETTA

Hanno diritto alla pensione di inabilità i lavoratori:

  • dipendenti;
  • autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri);
  • iscritti ai fondi pensioni sostitutivi ed integrativi dell’Assicurazione Generale Obbligatoria.

Pensione di inabilità – REQUISITI

La pensione di inabilità viene concessa in presenza dei seguenti requisiti:

  • assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità o difetto fisico o mentale;
  • almeno 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.

E’, inoltre, richiesta:

  • la cessazione di qualsiasi tipo di attività lavorativa;
  • la cancellazione dagli elenchi di categoria dei lavoratori;
  • la cancellazione dagli albi professionali;
  • la rinuncia ai trattamenti a carico dell’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione ed a ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione.

Pensione di inabilità – CONVERSIONE IN PENSIONE DI ANZIANITA’

La pensione di inabilità non si trasforma automaticamente in pensione di vecchiaia come invece accade per l’assegno ordinario di invalidità.

Perchè ciò avvenga è necessario che il pensionato possa far valere i requisiti di età e contributivi previsti per tale prestazione e presenti apposita domanda all’ente. Ai fini del calcolo del requisito contributivo per la prestazione di vecchiaia, nelle ipotesi di trasformazione, non possono essere considerati come contributi figurativi i periodi di godimento della pensione di inabilità (a differenza invece di quanto previsto con l’assegno di invalidità). Tale principio tuttavia è temperato dall’articolo 4, comma 4 della legge 222/1984 secondo il quale, nelle ipotesi in cui la pensione di inabilità cessi in seguito a recupero della capacità lavorativa da parte del titolare, i periodi di godimento della pensione di inabilità sono considerati come contribuzione figurativa.

Pensione di inabilità – CONVERSIONE IN ASSEGNO SOCIALE

Interessante sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (n. 25204 del 15.12.2015) che afferma la possibilità che la pensione di inabilità venga convertita in assegno sociale al compimento del 65esimo anno di età, anche se non venga pagato neanche un rateo della pensione di inabilità. Riferimenti: link 

Pensione di inabilità – INCOMPATIBILITA’

La pensione di inabilità è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa sia di natura subordinata che autonoma, anche se se svolte all’estero.

Pensione di inabilità – LA DOMANDA

La domanda può essere inoltrata esclusivamente in via telematica attraverso uno dei seguenti canali:

  • Web – avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Inps
  • telefono – contattando il contact center integrato dell’Inps
  • patronati e tutti gli intermediari dell’Istituto – usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi

Alla domanda va allegata la certificazione medica (mod. SS3)

Pensione di inabilità – QUANDO SPETTA

La pensione di inabilità decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda se risultano soddisfatti tutti i requisiti, sia sanitari sia amministrativi, richiesti.

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