Definizione di Invalidità civile

Invalidità civile: riduzione della capacità lavorativa, valutata a mezzo di criteri medico-legali o tramite percentuali. (D.lgs. n. 509 del 1988).

Requisiti

La riduzione della capacità lavorativa deve avere il carattere di permanenza ossia come condizione patologica di durata non precisabile e non necessariamente irreversibile. Per cui può anche trattarsi di una patologia ciclica ma che sia tale da determinare una riduzione permanente della capacità lavorativa del soggetto.

Può essere invalido civile il minore, l’adulto, l’ultrasessantacinquenne, purché sia:

  1. cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea;
  2. l’apolide o lo straniero di qualunque età, purché abbia un permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno;
  3. Sono esclusi dalla categoria degli invalidi civili, gli invalidi per causa di guerra, di lavoro e di servizio.

La soglia minima per il riconoscimento dell’invalidità civile è pari o superiore al 34%; una percentuale più bassa non dà alcun diritto o beneficio.

Esclusione dalla categoria

Sono esclusi dalla categoria gli invalidi per causa di guerra, di lavoro e di servizio. L’esclusione è da intendersi nel senso che una patologia riconosciuta per causa di guerra, di lavoro di servizio non potrà essere valutata né potrà ottenere alcun riconoscimento in sede di valutazione dell’invalidità civile.

Categorie Ciechi e Sordomuti

I ciechi civili ed i sordomuti rientrano nella categoria degli invalidi civili anche se ad essi si applicano leggi speciali. Solo in caso di mancanza di una norma speciale, la normativa generale degli invalidi civili si applica anche ai ciechi ed ai sordomuti. Vi è comunque la possibilità che colui che sia stato riconosciuto cieco civile, assoluto o parziale, o sordomuto, possa essere riconosciuto anche invalido civile per altra patologia.

Classi e percentuali di Invalidità Civile

  • Con meno del 33% il cittadino richiedente viene riconosciuto non invalido.
  • Dal 34% ha diritto ad ausili e protesi (previsti dal nomenclatore nazionale)  la cui concessione è subordinata alla diagnosi indicata nella certificazione di invalidità.
  • Dal 46% può richiedere il Collocamento mirato ossia collocamento nelle categorie protette con invalidità pari o superiore al 46%  (ma il diritto è riservato a chi ha un’età compresa tra 18 e 55 anni)
  • Dal 51% ha diritto al congedo straordinario per cure, se previsto dal Ccnl. è inoltre previsto l’esonero dalla visita fiscale in caso di malattia.
  • Dal 67% gli viene rilasciata una esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (esclusa la quota fissa per la ricetta).
  • Dal 74% e il 99% si ha diritto:
    – all’assegno mensile, concesso alle persone di età compresa tra i 18 e i 65 anni prive di impiego, nel rispetto dei limiti di reddito per usufruirne. È incompatibile con altri redditi pensionistici. Per chi supera i 65 anni d’età è previsto l’assegno sociale dell’Inps.
     maggiorazione contributiva ai fini del calcolo della pensione, nella misura di 2 mesi per ogni anno di lavoro fino ad un massimo di cinque anni.
  • La percentuale del 100% dà diritto a:
  • Fornitura gratuita ausili e protesi previsti dal nomenclatore nazionale;
  • Collocamento obbligatorio se presente capacità lavorativa residua;
  • Esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (esclusa la quota fissa);
  • Pensione di inabilità per le persone di età compresa tra 18 e 65 anni, nei rispetti dei limiti reddituali.

Definizione di Handicap e Legge 104/1992

Per handicap si intende una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione;

La legge 104/1992 detta i principi dell’ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata.
Vengono distinti tre diversi livelli di disabilità a cui si ricollegano precise disposizioni normative:

  • handicap non grave
  • handicap con connotazione di gravità
  • handicap superiore ai 2/3

Agevolazioni fiscali

  • acquisto di veicoli con applicazione di IVA agevolata al 4% e detrazione del 19% del costo
  • esenzione dal pagamento del bollo auto e delle tasse di trascrizione
  • detrazione per i figli a carico
  • detrazione per le spese mediche, sanitarie e i mezzi di ausilio.

Agevolazioni lavorative

  • 3 giorni di permesso retribuito
  • possibilità di prolungare il congedo parentale e fruire di quello straordinario
  • la scelta della sede di lavoro, anche con priorità per portatori di handicap con gravità superiore ai 2/3 in caso di assunzione presso enti pubblici.

Invalidità civile e Legge 104/92 – Attività lavorativa

entrambi questi stati non precludono la possibilità di svolgere attività lavorativa. Infatti, una persona a cui sia stato riconosciuto il 100% di invalidità civile, l’indennità di accompagnamento e la situazione di handicap grave può mantenere il suo posto di lavoro o accedere a un nuovo impiego, sempreché le condizioni di salute lo permettano  ((art. 1, comma 4, lettera c  del D. Lgs.23 novembre 1988, n. 509).

Il riconoscimento della situazione di handicap non dà luogo a provvidenze economiche ma è la condizione indispensabile per poter usufruire di varie agevolazioni, tra cui i permessi lavorativi concessi ai lavoratori disabili e ai familiari che li assistono e il congedo retribuito di due anni solo per familiari che assistono disabili riconosciuti in situazione di gravità.

Il requisito della situazione di gravità si considera soddisfatto quando sul verbale è sbarrata la voce:  HANDICAP GRAVE …….ai sensi dell’art. 3, comma 3 della Legge 104/92.

I datori di lavoro devono, per legge, assumere dei disabili e per questo ottengono agevolazioni fiscali. Il dipendente assente dal lavoro per malattia, qualora questa sia correlata ad una invalidità riconosciuta pari o superiore al 67 percento, è esonerato dalla reperibilità alle visite mediche di controllo domiciliare, come stabilito dal Decreto Ministeriale del Lavoro e delle Politiche Sociali dell’11 gennaio 2016

Invalidità civile – Pensione anticipata

Art.80, comma 3, della Legge 388 del 2000: prevede che lavoratori invalidi civili ai quali sia stata riconosciuta un’ invalidità superiore al 74%, nonché ai lavoratori sordomuti, ai lavoratori invalidi per causa di servizio, invalidi di guerra e civili di guerra e gli invalidi per lavoro (ai quali sia stata riconosciuta sempre un’ invalidità superiore al 74% accertata dall’INAIL o dall’IPSEMA) hanno diritto ad una maggiorazione contributiva, ai fini del diritto e della misura della pensione, nella misura di 2 mesi ogni anno di lavoro fino ad un massimo di cinque anni. Tale maggiorazione è riconosciuta unicamente per periodi di attività lavorativa alle dipendenze di pubbliche amministrazioni o aziende private o cooperative svolti in concomitanza con il possesso del requisito sanitario (ossia dell’invalidità superiore al 74% o sordità congenita ecc.).

Invalidità civile ed indennità di accompagnamento

All’Invalidità civile del 100% si associa l’indennità di accompagnamento, laddove la persona risulti incapace di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o necessiti di assistenza continua, non essendo in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita.

L’ indennità di accompagnamento è svincolata dai limiti di età come per i precedenti punti (18/65 anni) e dal livello reddituale.

Per approfondimenti: link

Richiesta ed accertamento dello stato di Invalidità Civile / Disabilità /L104

Dal 1° gennaio 2010 la domanda volta ad ottenere i benefici in materia di invalidità civile, cecità, sordità ed handicap, deve essere inoltrata all’INPS per via telematica dal medico abilitato alla certificazione.

Iter procedurale per la domanda di invalidità civile

  1. Compilazione telematica del certificato medico. Una volta compilato il certificato da parte del medico, il sistema genera una ricevuta di trasmissione, con numero di protocollo/certificato che verrà stampata e consegnata al paziente richiedente.
  2. Presentazione della domanda. Va fatta entro 90 giorni da parte di un Patronato o altra associazione
  3. Convocazione a visita. Si è convocati entro 30 giorni dalla presentazione della domanda;  Ai sensi dell’art. 6 Legge 80/06, in caso di patologie oncologiche la visita deve essere effettuata entro 15 giorni dalla data di presentazione della domanda. Una volta definita la data di convocazione, l’invito a visita sarà visibile nel portale INPS e contestualmente si riceverà raccomandata A/R contenente le informazioni sull’inizio della visita e luogo di svolgimento della stessa.
    N.B.: nel caso sia necessaria una visita domiciliare per intrasportabilità dell’interessato, il medico certificatore ne può fare richiesta all’atto dell’inoltro della domanda stessa o, in alternativa, dovrà redigere un certificato telematico da inviare all’INPS almeno 5 giorni prima della data fissata per la visita.
  4. Visita Medica. A seguito della visita da parte della commissione viene  compilato un verbale in cui si assegna o meno una percentuale di Invalidità (dal 34% al 100%) ed eventuali altri benefici (L104, accompagnamento)
  5. Revisione. Se la commissione lo ritiene il cittadino può essere chiamato a controllo periodico per la conferma o meno della invalidità.
  6. Nuova domanda di Invalidità Civile. La domanda di invalidità si può presentare più volte nella vita di una persona in base al cambiamento o aggravamento delle condizioni cliniche del paziente.

    Ricorso

    Dal 1° gennaio 2005 tutti coloro che vogliono ricorrere contro la valutazione della Commissione medica dell’ASL possono farlo esclusivamente con un ricorso giurisdizionale (cioè un ricorso davanti ad un giudice), con l’assistenza di un avvocato, ed entro sei mesi (180 giorni) dal ricevimento del verbale. Se il ricorso per l’accertamento dell’invalidità civile viene vinto, i benefici economici vengono pagati a partire dal primo mese successivo a quello della presentazione della domanda di accertamento dell’invalidità civile o del riconoscimento dello stato di handicap. Se il ricorso viene perso, invece, l’interessato dovrà pagare anche le spese processuali qualora il reddito personale sia superiore a Euro 18.592,44 (aumentato di Euro 1.032,91 per ogni familiare convivente).

Bibliografia

  1. https://www.inps.it/portale/default.aspx?itemdir=5358
  2. http://www.studiocataldi.it/articoli/19277-guida-pratica-all-invalidita-civile.asp
  3. http://www.coratolive.it/salute/25/articolo.aspx
  4. http://www.cpaonline.it/web/contactcenter/scheda.php?n_id=21
  5. http://www.studiocataldi.it/articoli/23025-legge-104-quale-percentuale-d-invalidita-per-ottenerla.asp
  6. http://superabile.it/web/it/CANALI_TEMATICI/Superabilex/Invalidita_Civile_e_Previdenza/Invalidita_civile__Aventi_diritto_-__Accertamento/info1199388870.html
  7. http://www.invalidi-disabili.it/2016/10/pensione-anticipata-invalidi-dal-75-in-su/
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