La legge datata 14 febbraio 1996 reca le vigenti norme contro la violenza sessuale; ad oggi si fa riferimento all’articolo 609 e poi ad una serie di articoli numerati dal 609 bis al 609decies.
Le principali novità introdotte da detta norma sono state:
– i delitti di violenza sessuale vennero collocati nella congerie dei delitti contro la libertà personale
– sotto il termine “violenza sessuale “vennero inglobati gli atti di violenza carnale e gli atti di libidine violenta
– l’art. 609 quater regolò i rapporti sessuali tra soggetti minori (con età inferiore ai 18 anni)
– l’art. 609 octies introdusse – ex novo- il reato di ‘violenza sessuale di gruppo’.
La precedente suddivisione del delitto di violenza sessuale presentava:
1) Delitti contro la moralità pubblica
Capo 1, violenza carnale
Comprendente:
- Violazione carnale ad opera di pubblico ufficiale
- Atti di libidine violenta
- Seduzione con promessa di matrimonio
Capo 2 , offesa all’onore e al pudore sessuale
Comprendente:
- atti osceni
- corruzione di minorenni
2 ) Delitti contro la famiglia .
- incesto
- violenza sessuale: congiungimento carnale tra 2 soggetto di medesimo o diverso sesso, con avvenuta penetrazione
- atti di libidine violenta: sono tutti atti tesi al desiderio sessuale ma in assenza di penetrazione.
Delitto di violenza sessuale art 609 bis
“Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:
1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento dei fatto;
2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.”
Tutti questi delitti sono orientati verso la persona , chiunque con violenza o minaccia costringa a congiunzione carnale è punito con reclusione da 5 a 10 aa.
Il soggetto attivo del delitto di violenza sessuale è chiunque, il che è molto importante in quanto indica che può trattarsi anche di marito o moglie ( in passato invece veniva escluso che un marito potesse fare violenza sessuale sulla moglie poiché ella gli apparteneva, in quanto pater familias); inoltre, si realizza ogni volta che l’atto sessuale viene imposto senza che sia liberamente voluto o accettato.
La vittima del delitto di violenza sessuale è la persona la cui libertà sessuale viene violata: non deve esserci il consenso della persona violata, perché si prefiguri reato.
Oggi la violenza sessuale comprende sia la congiunzione carnale violenta (violenza carnale) che gli atti di libidine che si differenziano per la possibilità che la penetrazione manchi (è violenza anche tastare un soggetto non consenziente!).
Il delitto di violenza carnale: comprende l’avvenuta penetrazione; ci può essere percossa o ci può essere costringimento fisico che può essere l’elemento costitutivo propedeutico a raggiungere il congiungimento.
Infatti nella violenza carnale è implicita la percossa; la costrizione invece non include però la lesione personale , che potrà essere presente ed essere dolosa o colposa ( ad es. trasmissione di malattia sessuale, o se viene meno la virgo della donna offesa);
Se la lesione personale che subisce una persona che è stata sottoposta a violenza sessuale va oltre il grado di ” lievissima ” si avrà l’obbligo di referto.
Segni fisici della violenza carnale:
– A carico del collo, della bocca, delle orecchie, delle mammelle, dei capezzoli, dei glutei, delle cosce ,dei polsi, degli avambracci, dell’addome, etc…; si può trattare di: escoriazioni, abrasioni, graffiature, unghiature od ecchimosi.
– A carico di piccoli o grandi labbra, del clitoride, dell’uretra, dell’imene, dell’ostio vulvare o vaginale, della parete della vagina…etc…; si può trattare di: lacerazioni della mucosa o abrasioni della mucosa.
I segni psichici della violenza: ‘rape trauma syndrome’
– Destrutturazione della personalità
– Diffidenza, agitazione, profondo sovvertimento della capacità della persona offesa di relazionare con gli altri, completa chiusura in se stessi.
Gli atti di libidine violenta: escludono la presenza della penetrazione; sono diversi dagli atti tesi al congiungimento carnale, soggiacciono a pene ridotte di un terzo rispetto a quelle della violenza carnale.
Alle stesse pene soggiace chi costringe o induce taluno a fare atti libidinosi su sè stesso , sul colpevole o su terzi.
Il reato di violenza sessuale NON è procedibile d’ufficio ma a querela della persona offesa, entro 6 mesi dal fatto; ma una volta presentata la querela per delitto di violenza sessuale, essa è irrevocabile (mentre in altri casi risulterebbe revocabile).
Art 609 ter: circostanze aggravanti.
La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all’articolo 609-bis sono commessi:
1)nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;
5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della quale il colpevole sia l’ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore.
2) con l’uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;
3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;
La pena è della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci.
Articolo 609 quater. Atti sessuali con minorenne.
Soggiace alla pena stabilita dall’articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che al momento del fatto:
1) non ha compiuto gli anni quattordici;
2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l’ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest’ultimo, una relazione di convivenza.
Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell’articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni.
Nei casi di minore gravità le pena è diminuita fino a due terzi.
Si applica la pena di cui all’articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.
In questo articolo si parla di violenza carnale presunta perchè chi ha 14 anni potrebbe anche essere consenziente ma in realtà giuridicamente non è considerato capace di dare un consenso valido.
Art. 609 quinquies: corruzione di minorenne.
‘Chiunque compia atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici , al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da sei mesi fino a tre anni ‘
Art. 609 sexies, ignoranza dell’età della persona offesa.
” Quando i delitti previsti negli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies sono commessi in danno di persona minore di anni quattordici, nonchè nel caso del delitto di cui all’articolo 609-quinquies, il colpevole non può invocare, a propria scusa, l’ignoranza dell’età della persona offesa.”
609 septes, querela di parte irrevocabile
I delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater sono punibili a querela della persona offesa.
Salvo quanto previsto dall’articolo 597, terzo comma, il termine per la proposizione della querela è di 6 mesi.
La querela proposta è irrevocabile.
Si procede tuttavia d’ufficio:
1) se il fatto di cui all’articolo 609-bis è commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni quattordici;
2) se il fatto è commesso dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore, ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia;
3) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell’esercizio delle proprie funzioni;
4) se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio;
5) se il fatto è commesso nell’ipotesi di cui all’articolo 609-quater, ultimo comma.
Art. 609 octies. Violenza sessuale di gruppo.
La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all’articolo 609-bis.
Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da sei a dodici anni.
La pena è aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 609-ter.
La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell’articolo 112.
L’introduzione della violenza di gruppo è una delle più grandi novità apportate alla materia del disegno di legge contro la violenza sessuale approvato dalla camera dei deputati il 14 luglio 2009.
Riportiamo anche le restanti novità:
– Pene più severe: la pena attuale di massimo 10 aa., ma vuole essere portata dai 6 ai 12 aa.
– Circostanze aggravanti: reclusone da 7 a 15 aa. Gli aa. di reclusione aumentano sino a 16 se l’atto commesso su minore di 10 aa.
se violenza su minori di 16 aa.; se uso di armi o sostanze, alcoliche, narcotiche o stupefacenti; o se la persona simula la qualità di PU o di incaricato di pubblico servizio; se violenza su donna incinta; se violenza su persona con inferiorità psico-fisica; se violenza commessa da un ascendente o da un genitore, anche se adottivo o da tutore;
– Ergastolo: se dalla violenza scaturisce la morte
– Lesioni gravi: se lesioni gravi la pena non può essere inferiore a 8 aa., se gravissima non può essere inferiore ad aa. 10.
– Violenza sessuale di gruppo: punibile ad oggi da 7 a 16 aa.; se ricorrono circostanze aggravanti la pena aumenta sino a 20aa.
– Maltrattamento contro familiari e conviventi: reclusione da 2 a 6 aa.
Articolo 609 nonies. Pene accessorie ed altri effetti penali.
La condanna per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies comporta:
1) la perdita della potestà del genitore, quando la qualità di genitore è elemento costitutivo del reato;
2) l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela ed alla curatela;
3) la perdita del diritto agli alimenti e l’esclusione dalla successione della persona offesa.
In questo articolo vengono contemplate le pene accessorie ed altri effetti penali derivanti dalla condanna per delitto di violenza sessuale.
Articolo 609 decies. Comunicazione al tribunale per i minorenni.
Prevede obblighi di comunicazione al Tribunale dei minorenni e stabilisce norme per l’assistenza affettiva e psicologica a questi ultimi.
Inoltre si ricordi che viene punita la divulgazione dell’immagine o delle generalità della persona offesa qualora avvenga senza suo espresso consenso.
Il soggetto offeso può essere assunto come testimone con incidente probatorio ed anche una persona di età inferiore ad anni 16 può essere assunta come testimone ( per gli altri delitti questo non avviene, ed il soggetto che funge da testimone deve risultare maggiorenne).
Il dibattimento su istanza della persona offesa può essere eseguito inoltre ‘a porte chiuse’ ( normalmente invece la popolazione può liberamente assistere ai processi, che vengono dibattuti in pubblico).
Bibliografia:
-Carnevale-Scarano (2010), Medicina Legale FAQ, Italia, Seu
-‘Stop Violence Against Women’: Amnesty International